Condanne più pesanti per giovani e neopatentati, nuovo intervento del penalista Alessio Carlucci

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Legge 41/2016, giovani e neopatentati esposti a condanne più pesanti. 

di Alessio Carlucci, Avvocato del Foro di Bari

Dal 2016 pene molto più severe nei confronti di chi commette i reati di omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime, per aver guidato dopo aver assunto bevande alcoliche o assunto sostanze stupefacenti. Nel primo caso (alcol) il legislatore ha individuato due differenti soglie di percentuale minima di alcol nel sangue, superate le quali si determinano ipso iure determinate conseguenze sanzionatorie.

Una percentuale rilevata di 0,8 grammi etilici per litro di sangue comporta:
– in caso di omicidio stradale da cinque a dieci anni di carcere;
– in caso di lesioni stradali gravi da un anno e sei mesi a tre anni di carcere;
– in caso di lesioni stradali gravissime da due a quattro anni di carcere.

La seconda soglia individuata dalla legge 41/16, superiore a 1,5 grammi etilici per litro di sangue comporta le seguenti e più gravi pene:
– in caso di omicidio stradale da otto a dodici anni di carcere;
– in caso di lesioni stradali gravi da tre a cinque anni di carcere;
– in caso di lesioni stradali gravissime da quattro a sette anni di carcere.

  • Tuttavia, se chi conduce il veicolo a motore, al momento del sinistro, riveste determinati requisiti soggettivi è soggetto alle sanzioni più gravi anche se ha superato la sola soglia di 0,8 gr. per litro.
    In particolare:

– conducente di età inferiore ai ventuno anni;
– neo – patentati ( non oltre i tre anni)
– coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose con mezzi cd. pesanti o autoarticolati ovvero altri mezzi specificatamente indicati nel Codice della Strada.

Si tratta, nel caso ultimo, di una scelta sanzionatoria che avrà effetti drammatici specie per un giovane infraventunenne che, avendo bevuto poco più di una birra o un cocktail a base alcolica, potrà essere condannato sino a dodici anni di carcere nel caso di morte di una sola persona, e sino a diciotto se, dal sinistro, deriva la morte di più persone.

Alle pene detentive si aggiungono sanzioni di natura amministrativa che pure incidono pesantemente sulla sfera individuale del condannato: sospensione e revoca della patente di guida.

Se in caso di omicidio stradale non aggravato dall’uso di alcol o droghe è previsto un periodo minimo di quattro anni di revoca della patente, laddove il conducente risulti positivo ad una delle due sostanze, il periodo di inibizione alla guida potrà arrivare a 10, 15, 20 e, addirittura, 30 anni, tenuto conto della gravità della condotta accertata.

Il giudice non avrà poteri discrezionali e dovrà, in caso di condanna o anche di patteggiamento, sempre disporre la revoca del titolo abilitativo.

Tanto premesso, l’opera di informazione esatta e puntuale della L.41/16 è di vitale importanza e non può non raggiungere i più giovani e i loro genitori che devono sapere come può cambiare radicalmente la loro vita in situazioni che possono apparire ex ante di modesto allarme sociale ma che poi si rivelano, in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, devastanti sul piano giuridico e umano.

Inoltre, come la esperienza insegna, la risposta dell’organismo all’assunzione del alcol è individuale e non pochi risultano positivi al cd. alcoltest dopo aver bevuto una birra o un cocktail “allungato” con gin o rum.

Molti giovani si mettono alla guida dopo aver bevuto a stomaco vuoto e anche questo incide sulla quantità di alcol presente in percentuale nel sangue.

Un discorso a parte va fatto per la guida in stato di alterazione da stupefacenti.

Mentre, come già detto, per l’alcol il legislatore ha operato una distinzione tra abuso lieve e abuso medio grave, per le droghe non fa alcuna distinzione né quantitativa né qualitativa.

Anche un solo “spinello” in caso di omicidio stradale comporterà una pena minima di otto anni di carcere, la stessa pena che sarà applicata anche a chi, al contrario, chi ha commesso lo stesso fatto dopo aver assunto eroina o cocaina in dosi non modiche.

Questa è la legge e la si può criticare perché appare in certe sue parti sin troppo severa e ingiustificata nel punire allo stesso modo condotte non del tutto omogenee, ma sino a quando ( e sei mai ) non verrà modificata, verrà applicata in tutta la sua durezza.

Per questo e in conclusione, io raccomando a chi guida di astenersi del tutto da bere o fare uso di sostanze stupefacenti, anche lievi e in minima quantità.

Sul piano morale causare a terzi innocenti lesioni gravi o, peggio, la morte per aver guidato in uno stato di alterazione mentale creerà nella maggior parte dei casi rimorsi e altre conseguenze psicologiche per il resto della propria esistenza.

Sul piano giuridico, comporterà conseguenze giuridiche pesantissime che incideranno sulla libertà personale e sulla esistenza in genere.

Immaginate chi, sarà uscito dal carcere dopo aver scontato una non breve condanna, non potrà ottenere per lungo tempo la patente di guida e sarà ulteriormente penalizzato nel suo percorso di reinserimento sociale.

Nel prossimo articolo analizzeremo le altre ipotesi di omicidio stradale ascrivibili a chi guida senza aver assunto alcol o droga, ma che nondimeno si rende responsabile di una guida spericolata o in violazione di norme primarie del codice della strada.

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