Cyberbullismo, ora é legge: anche i minori potranno chiedere la cancellazione dal web
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
La nuova legge entrerá in vigore il prossimo 18 giugno con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di etá nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Il testo riguarda solo il fenomeno del «cyberbullismo», essendo stato soppresso ogni riferimento al bullismo che pure era presente nelle versione elaborata in seconda lettura dalla Camera.
È l’articolo 1 a definire come «cyberbullismo» “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Tra gli strumenti di contrasto della nuova legge, anche una forma di tutela immediata per le vittime.
E’ previsto, infatti, che ciascun minore ultraquattordicenne (e ciascun genitore o tutore) che abbia subito atti di «cyberbullismo» possa inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
La norma, tuttavia, non contempla espressamente né i provider, né i motori di ricerca.
Il termine entro il quale i soggetti che si ritrovano a trattare dati pregiudizievoli per i minori dovranno provvedere sull’istanza è molto stringente: al massimo 48 ore. In difetto, sará possibile provocare l’intervento diretto del Garante per la Privacy.
Viene anche regolamentato un piano di azione integrato fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia, del Garante per la privacy oltre che con esponenti di associazioni e operatori che forniscono servizi internet.
Importanti sono anche le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del «cyberbullismo» nelle scuole. I dirigenti scolastici dovranno designare un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo il quale, se necessario, potrà avvalersi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.
Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di «cyberbullismo» dovrà, inoltre, informare tempestivamente i genitori (o tutori) dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
Per i minori di età superiore a quattordici anni che commettono atti di cyberbullismo sarà applicata la procedura di ammonimento da parte del questore.
Ai fini dell’ammonimento, il questore convocherà il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
Il questore é chiamato ad ammonire il cyberbullo come già accade nel quadro normativo dello stalking, sullo schema dell’articolo 612 bis del Codice penale, ma solo nel caso in cui non venga presentata una querela contro il cyberbullo stesso.