Acquaviva: improcedibile il ricorso al Tar per la ripresa delle lezioni in presenza

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha dichiarato improcedibile il ricorso dei genitori per sopravvenuto difetto di interesse.

Considerata la natura sensibile degli interessi in gioco, il TAR ha ritenuto opportuno compensare tra le parti le spese di causa.

improcedibile il ricorso al Tar per la ripresa delle lezioni in presenza

Acquaviva: improcedibile il ricorso al Tar per la ripresa delle lezioni in presenza

Con la sentenza numero 1675/2020, depositata il 22 dicembre scorso, si è definitivamente concluso il giudizio innanzi alla terza sezione del TAR Puglia di Bari, promosso contro il Comune di Acquaviva da alcuni genitori per chiedere la ripresa delle lezioni in presenza.

I ricorrenti avevano sostenuto il proprio ricorso avanzando censure all’ordinanza sindacale sulle scuole dello scorso 23 novembre, con la quale si ordinava di “sospendere esclusivamente le attività didattiche in presenza delle classi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dal giorno 24 novembre 2020 al giorno 03 dicembre 2020″. 

In fase cautelare, tuttavia, il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione dell’ordinanza del 23 novembre che limitava la presenza in aula nelle scuole di Acquaviva “perché il Dpcm del 4 novembre “non esclude la persistente possibilità, per le autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto Dpcm) o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, come in generale previsto dall’articolo 32 della Legge 833 del 1978, e dell’articolo 3 del DL 25 marzo 2020, n. 19; in punto di fatto, nel caso di specie, le attività didattiche in presenza nelle scuole locali sono state interdette per il periodo dal 24.11.2020 al 3.12.2020, in relazione a una particolare recrudescenza dell’emergenza epidemiologica in corso in quel Comune, rilevata sulla base di dati certi del COC, al quale hanno partecipato anche i dirigenti didattici di quelle scuole, esprimendo parere favorevole alla misura temporanea”.

Rilevato che, spirato il periodo di efficacia del provvedimento in questione, lo stesso non era stato prorogato dal Comune e che, conseguentemente, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe comportato per i ricorrenti alcuna utilità, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensato le spese di causa tra le parti.

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