Definizione di congiunti, attività motoria e sportiva: i chiarimenti del Ministero dell’Interno

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Con una circolare inviata ai prefetti, il ministero dell’Interno interviene su alcuni punti del nuovo decreto del presidente del Consiglio del 26 aprile che, già da domani, comporterà un allentamento delle misure restrittive finora imposte sugli spostamenti. 

Definizione di congiunti, attività motoria e sportiva: i chiarimenti del Ministero dell'Interno

Definizione di congiunti, attività motoria e sportiva: i chiarimenti del Ministero dell’Interno

La circolare ministeriale spiega, citando la sentenza n.46351/2014 della Corte di Cassazione, che la definizione di “congiunti” ricomprende i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le «relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”».

Il governo, nelle sue FAQ (risposte a domande frequenti) aveva usato l’espressione «stabile legame affettivo», senza citare la sentenza della Cassazione e precisare altro.

Quanto all’attività motoria e sportiva – è scritto nella circolare – saranno consentite «le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni».

Con riferimento agli sport di squadra: «Si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche e private, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento».

La circolare parla anche di cerimonie funebri, di attività commerciali al dettaglio, di servizi di ristorazione e di attività produttive industriali e commerciali.

La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all’obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza.

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