Fondo di Solidarietà gelate 2018: c’è tempo fino all’8 Agosto per le domande

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Il Comune di Acquaviva ha pubblicato ieri le modalità operative per accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale previsto per lo Stato di Calamità Naturale approvato per le gelate di febbraio-marzo 2018

Le domande per usufruire degli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà gelate 2018 dovranno pervenire al Comune di Acquaviva delle Fonti entro e non oltre il termine perentorio del 08 Agosto 2019 tramite raccomandata A.R., consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, oppure tramite PEC all’indirizzo  protocollo.comuneacquaviva@pec.it.

Le modalità operative riguardano l’erogazione di contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, la proroga delle eventuali operazioni di credito agrario ed i danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte.

Per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 la dotazione degli indennizzi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale è stata incrementata di 20 milioni di euro per il 2019 con il Decreto Emergenze in agricoltura.

Fondo di Solidarietà gelate 2018

Fondo di Solidarietà gelate 2018: c’è tempo fino al 8 Agosto per le domande

Possono beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, nonché le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30% della produzione lorda vendibile (PLV) ordinaria.

Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Nel caso in cui l’azienda abbia fatto richiesta dei benefici di cui al comma 3 “Interventi per i danni alle strutture aziendali e alle scorte” dell’art. 5 del D.lgs. n. 102/2004, è necessario che l’incidenza del danno subito rispetto alla produzione lorda vendibile non sia inferiore al 20% (zone svantaggiate) o al 30% (altre zone). In particolare, possono beneficiare degli interventi le aziende le cui strutture abbiano subito danni incidenti in misura non inferiore al 30% della PLV ordinaria.

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole sopracitate, possono essere concessi i diversi aiuti previsti all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004, in forma singola o combinata, tenuto conto delle esigenze e dell’efficacia dell’intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal Fondo di solidarietà nazionale. Resta in capo all’azienda che presenta istanza per ottenere il beneficio l’indicazione percentuale di quanto destinare a ciascuna lettera del comma 2 dell’art. 5 del medesimo Decreto legislativo, in caso di aiuto in forma combinata. 

Modalità operative Fondo di Solidarietà Nazionale avviso pubblico gelate 2018

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