Comune di Acquaviva: le nuove disposizioni in vigore dal 1 luglio 2020

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Prorogata fino al 31 luglio la chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale e dello Skate Park. Riaprono, invece, parchi, ville e giardini pubblici, oltre all’area dog “B.Powell”, ma si conferma il divieto di utilizzo delle aree attrezzate per i giochi dei bambini. 

Con Ordinanza Sindacale n. 90 del 30.06.2020 il Sindaco di Acquaviva ha prorogato la chiusura della Biblioteca Comunale fino al 31.07.2020, consentendo la consultazione degli utenti previo appuntamento telefonico al numero 080/761134 o via email: biblioteca.acquaviva@libero.it e la chiusura al pubblico dello Skate Park fino al 31.07.2020 “atteso che in tali luoghi – si legge nell’ordinanza sindacale – non è possibile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza e la sanificazione dei luoghi”.

Comune di Acquaviva: le nuove disposizioni in vigore dal 1 luglio 2020

Comune di Acquaviva: le nuove disposizioni in vigore dal 1 luglio 2020

Le nuove disposizioni in vigore dispongono, invece, l’apertura delle restanti aree pubbliche (parchi, ville, giardini pubblici), ivi comprese l’area dog “B.Powell”, purchè il loro utilizzo si svolga nel rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti previste dalle disposizioni governative.

Fanno eccezione, tuttavia, le aree attrezzate per i giochi dei bambini, per le quali l’ordinanza conferma il divieto di utilizzo, evidenziando la sussistenza della responsabilità dei genitori sul mancato rispetto di questa misura da parte dei minori, per motivazioni di pubblico interesse.

Resta aperto al pubblico il cimitero comunale nel rispetto delle misure di distanziamento e del divieto di assembramenti, con ingresso da soli o al massimo di componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Si ricorda che è vietato smaltire guanti, mascherine su sede stradale e su area pubblica per le quali violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada e dal D.lgs. n. 152/2006;

Si rammenda che la violazione all’ordinanza sindacale sono sanzionabili ai sensi dell’art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato.

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