Lavori Piazza Kennedy ed Estramurale: il Consiglio di Stato da ragione al Comune

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Il Consiglio di Stato, chiamato ad occuparsi della gara per l’affidamento dei lavori per il nuovo arredo urbano a Piazza Kennedy e nell’Estramurale, a causa del ricorso dell’impresa seconda classificata, conferma la decisione di primo grado dei giudici di Bari e respinge il ricorso della società esclusa. 

Il Consiglio di Stato – con sentenza n. 7384/2019 pubblicata il 28/10/2019 – ha confermato la legittimità della procedura per l’affidamento dei “lavori di arredo urbano pozzo Zuccaro, piazza Kennedy e dei percorsi del nucleo antico”, rigettando il ricorso in appello dell’impresa di costruzioni seconda classificata nella gara bandita a dicembre 2017 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Lavori Piazza Kennedy

Lavori Piazza Kennedy ed Estramurale: il Consiglio di Stato da ragione al Comune

La sentenza del CDS conferma integralmente la decisione assunta in primo grado dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia che, nella resistenza del Comune di Acquaviva e dell’aggiudicataria, aveva dichiarato il ricorso della seconda classificata in parte irricevibile, in parte inammissibile e per il restante infondato.

Il TAR aveva rigettato ogni pretesa rilevando la tardività del ricorso, perché il Comune di Acquaviva aveva regolarmente e da subito pubblicato i verbali di gara, fra cui quelli con esclusioni, ammissioni, aggiudicazioni, era onere per controparte impugnare da quelle date.

L’impresa appellante aveva impugnato la sentenza del TAR lamentando che la ditta aggiudicataria non doveva essere nemmeno ammessa alla gara, che nell’offerta tecnica avevano inserito elementi che rivelavano l’offerta economica, che era illegittimo che ci fosse una commissione di valutazione per i documenti ed un’altra per l’offerta, che il comune di Acquaviva non aveva consentito l’accesso agli atti di gara e che i punteggi avrebbero dovuto essere diversi, più alti per l’impresa appellante.

L’impresa concorrente non classificata prima in graduatoria aveva chiesto, tra l’altro, che venisse dichiarata l’inefficacia del contratto di appalto e l’adozione dell’ordine di aggiudicare a sè l’appalto per l’esecuzione dei lavori o, comunque, il suo subentro nell’appalto, oltre alla condanna del Comune di Acquaviva al risarcimento dei danni sofferti, quantificati in circa € 300.000 (di cui € 160.139,46 per mancato profitto ed € 131.310,00 per il cd. “danno curriculare”, che sarebbe conseguito dal mancato arricchimento del curriculum professionale dell’impresa) nonché la condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Con il rigetto integrale dell’impugnazione, il CDS ha però condannato la parte appellante alla refusione delle spese di giudizio, liquidandole in favore delle parti resistenti, nella misura di € 3.000,00 per ciascuna di esse, oltre gli oneri di legge.

Con la decisione del Giudice Amministrativo di Appello, a meno che non venga proposto ricorso in Cassazione, si chiude, finalmente, la parentesi di incertezza che caratterizzava l’esecuzione delle opere appaltate dall’impresa aggiudicataria, giunta nel corso del giudizio alla realizzazione del 40% di quanto previsto in progetto.

La sentenza n. 7384/2019 del CDS 

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